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AIDM - Statuti |
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Art. 1 |
Sotto la denominazione
“ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA E IL RAPIMENTO DI
MINORI“ - AIDM
viene costituita un‘associazione ai sensi dell‘art. 6o ss del CCS. |
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Art. 2 |
Il domicilio
dell‘Associazione AIDM, è quello della fondatrice. |
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Art. 3 |
L‘Associazione AIDM è
libera da ogni ideologia politica e religiosa. |
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Art. 4 |
L‘AIDM è
un‘associazione a scopo umanitario e non lucrativo. |
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Art. 5 |
L‘Associazione AIDM si
compone di soci attivi, soci onorari e di soci sostenitori.
Sono soci attivi coloro che in prima persona si impegnano e lavorano
disinteressatamente agli scopi dell’Associazione AIDM, e che versano
una quota annua, fissata dall’Assemblea generale annualmente.
Sono soci onorari quanti (in precedenza membri o no dell’Associazione
AIDM) sono stati designati e ritenuti degni in tale distinzione, a
giudizio del Comitato direttivo.
Sono soci sostenitori quanti (persone fisiche o giuridiche)
condividono gli scopi dell’Associazione AIDM versando un contributo
minimo annuo, fissata dall’Assemblea generale annualmente. |
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Art. 6 |
Sono scopi precipui
dell’Associazione AIDM
A. Difendere il diritto del minorenne e del genitore affidatario sulla
base dei diritti umani e nel rispetto delle sentenze giudiziarie
riconosciute relative all’attribuzione della patria potestà della
custodia del fanciullo e del diritto di visita.
B. Salvaguardare il diritto del minorenne e del genitore affidatario
sulla base degli elementari diritti umani.
C. Incoraggiare, consultare e assistere le vittime di un rapimento di
minori.
D. Favorire ed elaborare delle efficaci soluzioni per i problemi
internazionali che comportano i rapimenti di minori.
E. Favorire ed elaborare delle efficaci soluzioni per vari problemi
(morali, psicologici, giuridici, finanziari) che comportano i
rapimenti di minori.
F. Informare e sensibilizzare le autorità e l pubblica. |
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Art. 7 |
Sono organi
dell’Associazione AIDM
l‘Assemblea generale, il Comitato direttivo e il Revisore dei conti.
L‘Assemblea generale si compone di soci attivi e soci onorari. Ognuno
ha un diritto di voto e di elezione.
I soci sostenitori partecipano con voto consultiva.
L‘Assemblea generale decide a maggioranza semplice.
L‘Assemblea generale viene convocata ordinariamente ogni anno e
straordinariamente dal Comitato direttivo o da un quinto dei membri
attivi previa domanda scritta.
Il Comitato direttivo si compone di minimo 3 e massimo 15 membri.
L‘elezione e la rielezione si svolgono ogni 3 anni. Il numero dei
membri di comitato dipende dalle attività secondo il programma di
lavoro dell’AIDM. Il Comitato è diretto da un Presidente pure nominato
dall’Assemblea generale e suddivide fra i suoi membri le cariche di
Segretario e Cassiere.
Il Comitato direttivo ha il diritto e il dovere di curare gli
interessi dell’Associazione Internazionale AIDM e di rappresentarla
verso terzi.
Speciali competenze vengono stabilite da un regolamento interno. IL
regolamento viene votato dall’Assemblea generale a maggioranza
semplice dei soci presenti con diritto di voto.
Il Revisore dei conti viene eletto ogni 3 anni dall’Assemblea
generale. |
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Art. 8 |
Il patrimonio sociale è
formato dalle quote dei soci e da altre devoluzioni. Tale patrimonio
viene esclusivamente utilizzato per i conseguimenti degli scopi
dell’AIDM e per le spese amministrative.
Per gli obblighi. sociali risponde unicamente il capitale
dell’Associazione. E‘ esclusa la responsabilità personale dei soci. |
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Art 9 |
Tenuto conto dell’art.
5, ognuno può chiedere di essere ammesso all’Associazione con domanda
scritta al Comitato direttivo che decide in merito.
Ogni socio è in diritto di dare le dimissioni dall’Associazione. La
comunicazione viene data per iscritto al Comitato direttivo per la
fine del periodo amministrativo.
Su proposta del Comitato direttivo e a maggioranza semplice dei
presenti, l‘Assemblea generale può decretare l’esclusione di un socio
che a suo giudizio abbia palesemente contravvenuto agli scopi pratici
e morali dell’Associazione.
L‘esclusione viene permesso anche senza indicazione del motivo, in
questo caso non può essere contestato in giudizio. |
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Art 10 |
Lo scioglimento
dell’Associazione può essere deciso soltanto da un‘Assemblea
straordinaria espressamente convocata.
La decisione dovrà essere approvata dalla maggioranza di tre quarti
dei presenti con diritto di voto, ed in caso di scioglimento il
capitale sociale sarà destinato ad associazioni svizzere affini
all’AIDM. |
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Art 11 |
Il presente statuto,
potrà essere modificato in ogni tempo da un‘Assemblea generale e a
maggioranza di due terzi dei soci presenti con diritto di voto. |
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Questo Statuto è stato
approvato dall’Assemblea costitutiva del 22 settembre 1989 ed entra
immediatamente in vigore.
ASSOCIAZ IONE INTERNAZ IONALE
La
Presidente
AIDM
Davesco-Soragno, il 22 settembre 1989 |